(massima n. 1)
In tema di violazioni del codice della strada, è onere del trasgressore, che proponga, avverso l’atto di accertamento della contravvenzione, opposizione fondata sulla asserita illegittimità del segnale stradale indicante la norma di comportamento violata (nella specie, limite di velocità), dedurre le ragioni di tale illegittimità — e, quindi, della sussistenza delle condizioni per l’esercizio del potere di disapplicazione del giudice ordinario — e non già onere dell’Amministrazione dimostrare la legittimità del relativo provvedimento, che, adottato dall’ente proprietario della strada ai sensi dell’art. 14, primo comma, lett. c), cod. della strada, si presume conforme a legge.