(massima n. 1)
In base all’art. 14 del codice stradale, l’ente proprietario della strada ha l’obbligo di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale e delle sue pertinenze, per assicurare la sicurezza degli utenti della strada, ma tale obbligo non si estende alle zone estranee ad esse e circostanti, mentre, ai sensi dell’art. 31 del codice della strada, grava sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse a franamenti o scoscendimenti del terreno, o la caduta dei massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale. (Nella specie la S.C., confermando la sentenza di merito, ha ritenuto insussistente alcuna responsabilità del comune proprietario della strada per i danni subiti da un automezzo a causa di alcuni massi che, staccatisi dalla parete rocciosa sovrastante alla ripa che costeggiava la strada, lo avevano colpito).