(massima n. 1)
I proprietari od i concessionari di strade pubbliche hanno l’obbligo, previsto dall’art. 14 del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia di esse, da ritenersi comprensivo della rimozione, custodia e se del caso demolizione sia dei veicoli lasciati in sosta d’intralcio, sia di quelli abbandonati, e di sostenere i relativi oneri e spese, salvo rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo.