(massima n. 1)
Spetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo conoscere della domanda con cui un privato chiede la condanna della P.A. ad eseguire su un bene pubblico le opere necessarie per eliminare le cause che provocano danni al proprio bene (nella specie, i lavori occorrenti per eliminare le infiltrazioni d’acqua provenienti da una strada comunale ed annessa aera di parcheggio in danno di un edificio condominiale), atteso che nella relativa controversia non è in gioco una posizione di supremazia della P.A. che si sia manifestata attraverso atti o provvedimenti, ma è in discussione l’osservanza da parte dell’ente pubblico del generale principio del neminem laedere, che si sostanzia, nella specie, nel dovere di sistemazione e di manutenzione dei beni pubblici in conformità con le normali regole di prudenza e di diligenza, al fine di evitare che essi possano recare danno a terzi.