(massima n. 1)
A norma dell’art. 12, d.lgs. 285/1992, la prevenzione e l’accerta mento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull’uso delle strade possono essere effettuati dal personale dell’A.N.A.S., senza alcuna limitazione territoriale o per materia, con relativo potere di accertamento e contestazione degli eventuali illeciti; ne consegue la legittimità dell’accertamento e contestazioni operati da personale dell’A.N.A.S. in relazione alla violazione di cui all’art. 23, d.lgs. 285/1992 per abusiva installazione di cartelloni pubblicitari, ancorché la strada dove i cartelloni sono installati non sia di proprietà statale ma della Società Autostrade, giacché il potere di rilascio dell’autorizzazione amministrativa all’installazione dei suddetti cartelloni, spettante esclusivamente all’ente proprietario della strada, non va confuso col potere di accertamento della violazione, spettante, invece, esclusivamente agli organi preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale, e perciò anche al personale dell’A.N.A.S.