(massima n. 1)
Ai dipendenti comunali, ai quali a norma dell’art. 17, comma centotrentaduesimo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come interpretato dall’art. 68 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, possono essere conferite — come «ausiliari del traffico» — solo funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, non compete, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoro 31 marzo 1999 del Comparto Regioni ed autonomie locali per il personale non dirigente, avente ad oggetto la revisione del sistema di classificazione professionale, il collocamento nella categoria C a norma dell’art. 7, comma quarto, del menzionato contratto, non essendo i suddetti dipendenti ricompresi nell’area di vigilanza, come definita dalla dichiarazione congiunta del contratto stesso, per la quale è richiesto un tipo di professionalità caratterizzato da conoscenze professionali specifiche utilizzabili in una pluralità di compiti non predeterminabili in anticipo, requisiti, invece, non riscontrabili in un’attività — come quella dei predetti dipendenti comunali — disegnata dalle norme di legge ad essa relative come attività dal contenuto limitato e sostanzialmente non specialistico.