(massima n. 1)
Gli ausiliari del traffico — alla stregua dell’art. 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato ed interpretato autenticamente dall’art. 68, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 — sono legittimati ad accertare e contestare le violazioni al codice della strada solo se queste ultime concernano le disposizioni in materia di sosta, ma non sono abilitati a rilevare infrazioni inerenti a condotte diverse, come quelle attinenti alla circolazione in corsie riservate ai mezzi pubblici, le quali possono essere contestate, oltre che dagli agenti di cui all’art. 12 del cod. strada, anche dal personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone. Ne consegue che, proprio perché la legittimazione degli ausiliari del traffico e dei suddetti agenti accertatori ispettivi è ricondotta al possesso di requisiti specifici fissati dalla legge che devono essere recepiti negli appositi provvedimenti amministrativi di nomina, qualora, nel conseguente giudizio di opposizione a verbale di accertamento, l’autorità amministrativa convenuta, a fronte di una specifica contestazione da parte dell’opponente, non offra la prova della legittimità della loro nomina (e, quindi, della loro assegnazione alla legale esplicazione dell’attività di accertamento di competenza), la domanda di annullamento del verbale deve essere accolta secondo i principi generali sulla ripartizione dell’onere probatorio in siffatto tipo di processo. (Fattispecie relativa all’accoglimento del ricorso di un privato, con conseguente annullamento del verbale impugnato, in un caso in cui era stata rilevata un’infrazione al codice della strada per circolazione in area riservata ai mezzi pubblici, senza, però, che fosse stata riscontrata dalla convenuta P.A. l’effettiva qualifica dell’ausiliario accertatore e la legittimità della sua nomina).