(massima n. 1)
Il trasporto di convogli di dimensioni straordinarie, cosiddetto «trasporto eccezionale», può avvenire, ai sensi dell’art. 10 del codice della strada, solo previo rilascio di apposita autorizzazione, a meno che non si tratti della sola urgente rimozione di un veicolo in avaria, costituente pericolo per la circolazione degli altri veicoli, effettuata lungo l’itinerario necessario per raggiungere la più vicina officina. (Nella specie, la S.C. ha rigettato l’opposizione, osservando che dalla sentenza impugnata risultava che il convoglio oggetto del trasporto, un camion fermatosi per avaria sul quale erano state precedentemente caricate alcune vetture da competizione, era stato trainato non all’officina più vicina ma all’autodromo di originaria destinazione).