(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, la configurabilità del reato previsto dall’art. 9-ter C.d.s., che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità con riferimento a conducenti di veicoli a motore, esclude l’applicazione della disposizione sanzionatoria amministrativa di cui all’art. 141, comma nono, cod. strada per effetto del principio di specialità, posto che la fattispecie incriminatrice presenta, rispetto a quella costitutiva dell'illecito amministrativo, l’elemento specializzante del l’utilizzo di un veicolo a motore.