(massima n. 1)
Il delitto di cui allart. 9-ter, comma secondo, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocitą cui consegua la morte di una o pił persone, costituisce un reato autonomo e non una circostanza aggravante della fattispecie prevista dal comma primo del citato art. 9-ter, nel quale, fungendo levento morte da elemento costitutivo dellillecito penale, resta assorbito ex art. 84 cod. pen. il reato di omicidio colposo.