(massima n. 1)
In tema di circolazione stradale, il reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale non può ritenersi assorbito in quello di partecipazione ad una gara automobilistica non autorizzata cui consegua la morte di una o più persone di cui all'art. 9-ter, comma secondo C.d.S, in tutti i casi in cui risulti che la morte sia conseguenza diretta ed immediata di un’infrazione diversa ed ulteriore rispetto alla violazione del divieto di gareggiare in velocità. (Fattispecie relativa ad una gara non autorizzata nel corso della quale una delle auto, omettendo di rallentare all’ingresso in galleria, aveva tamponato una vettura estranea alla competizione, cagionando il decesso di uno dei passeggeri, in cui la Corte, in applicazione del suddetto principio, riqualificato il reato di cui all’art. 9-ter, comma secondo C.d.S. in quello di cui al comma primo del medesimo articolo, ha ritenuto configurabile il concorso con il reato di omicidio colposo di cui all’art. 589, comma quarto, cod. pen.).