(massima n. 1)
Il delitto di cui all’art. 9-ter, comma 2, cod. strada, che punisce la violazione del divieto di gareggiare in velocità cui consegua la morte di una o più persone, costituisce un reato plurisoggettivo necessario in quanto richiede l’intervento di una pluralità di soggetti; pertanto il fatto doloso della vittima costituito dalla partecipazione alla gara è elemento costitutivo del reato e non può rilevare come circostanza attenuante ai sensi dell’art. 62, numero 5, cod. pen.