(massima n. 1)
Nel caso di svolgimento d’una gara motociclistica di velocità su di una strada pubblica, che non sia stata chiusa al traffico, sia i partecipanti che gli altri utenti della strada hanno l’obbligo di rispettare le norme sulla circolazione stradale, e, in caso di scontro, tanto gli uni quanto gli altri sono gravati dalla presunzione di corresponsabilità di cui all’art. 2054, comma secondo, c.c., a nulla rilevando che la circolazione sul tracciato di gara sia stata consentita in violazione delle disposizioni impartite dall’autorità amministrativa.