(massima n. 1)
Il reato di cui all’art. 1174 cod. nav. non è configurabile nel caso d’accesso nel porto senza l’autorizzazione del Comandante della Capitaneria del Porto (nella specie Presidente del Consorzio autonomo del Porto di Genova), essendo in tal caso ravvisabile l’ipotesi depenalizzata dall’illecito amministrativo, di cui al secondo comma del medesimo articolo. Il provvedimento abilitativo, infatti, serve soltanto a limitare il flusso dei vincoli all’interno dell’area demaniale ed è equiparabile a quello rilasciato dal Sindaco, per limitare la circolazione in centro storico o al divieto di transito in alcune zone. Soltanto per particolari e determinate esigenze, specificamente individuate ed attinenti alla polizia dei porti, si possono prescrivere limitazioni di carattere temporaneo o permanente, giustificate da precise ragioni, in modo da consentire un controllo sulla legittimità dell’atto. Quest’ultimo può essere disapplicato dal giudice penale ed oggetto di possibile impugnativa davanti a quello amministrativo.