(massima n. 1)
Poiché nella disciplina del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, costituisce strada l’area ad uso pubblico destinata al transito di veicoli, pedoni e animali, e quindi il suolo concretamente utilizzato quale componente del sistema viario, non essendo indispensabile la sua inclusione nel demanio stradale ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettività, allorquando manchi un assetto giuridico in sé idoneo a determinare la destinazione al transito pubblico, come nel caso di un terreno di proprietà privata, perché possa configurarsi una strada e possano trovare applicazione le disposizioni del codice della strada che regolamentano la circolazione e la sosta, è necessario che venga accertata una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalità degli utenti del sistema viario. Ai fini di tale accertamento, l’assenza di impedimenti all’ingresso di terzi non è sufficiente a trasformare il fondo di proprietà privata in una parte del complesso sistema viario pubblico. (In applicazione di tale principio, la Corte Cass. ha cassato la sentenza impugnata che aveva qualificato strada di uso pubblico un’area privata contigua e allo stesso livello di una strada pubblica, non protetta da recinzioni, ripari o cartelli idonei ad impedire l’accesso a terzi).