(massima n. 1)
La richiesta di promovimento del conflitto di attribuzioni rivolta da un privato ad un ente pubblico non č sorretta da un interesse protetto dall'ordinamento giuridico, attenendo tale conflitto alla delimitazione dei poteri costituzionalmente riservati all'ente, al quale soltanto spetta la decisione, contraddistinta da ampia discrezionalitą e da connotati di politicitą, di proporre il ricorso ex art. 134 Cost.; ne deriva che la pretesa del terzo di ottenere l'esercizio di tale prerogativa non č azionabile in giudizio, senza che sia ravvisabile la lesione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal momento che il diritto di accesso ad un tribunale postula l'esistenza di una posizione giuridica tutelata nell'ordinamento interno. (In applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso ex art. 362, comma 1, c.p.c. avverso la sentenza del g.a. dichiarativa dell'inammissibilitą dell'impugnazione proposta da un consigliere regionale, rinviato a giudizio per l'impiego ingiustificato di fondi destinati al gruppo consiliare di appartenenza, avverso il silenzio serbato dalla Regione sulla propria diffida a sollevare il conflitto di attribuzioni contro la Procura della Repubblica per invasione di prerogative riservate al Consiglio regionale).