(massima n. 1)
L'art. 360 bis c.p.c. è inapplicabile al regolamento preventivo di giurisdizione, la cui funzione è quella di provocare una decisione che accerti, in via definitiva ed immediata, se il giudice adito abbia o meno giurisdizione e, comunque, a quale giudice essa appartenga, giacché, da un lato, ove la soluzione della questione di giurisdizione fosse riconducibile all'ambito dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c., in ogni caso occorrerebbe una statuizione in merito ad opera della Corte di cassazione, mentre, dall'altro, l'art. 360 bis, n. 2, c.p.c. risulterebbe comunque sempre applicabile, ma in positivo, risultando l'individuazione della giurisdizione, per definizione, conforme alla logica del giusto processo.