(massima n. 1)
Quando il provvedimento impugnato non possieda i caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale, il ricorso straordinario per cassazione è inammissibile, ancorché sia contestata la lesione di situazioni aventi rilievo processuale, poiché la pronunzia sull'inosservanza delle norme che regolano il processo, disciplinando presupposti, modi e tempi con i quali la domanda può essere portata all'esame del giudice, ha la medesima natura dell'atto giurisdizionale al quale il processo è preordinato e, pertanto, non può avere autonoma valenza decisoria e definitiva, se di tali caratteri quell'atto sia privo, stante la strumentalità della problematica processuale e la sua idoneità a costituire oggetto di dibattito soltanto nella sede, e nei limiti, in cui sia aperta (o possa essere riaperta) la discussione sul merito. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro un decreto della corte di appello che aveva ritenuto, a sua volta, inammissibile un'istanza finalizzata a fare dichiarare valida ed efficace la notifica all'Avvocatura distrettuale dello Stato di un decreto di liquidazione di un indennizzo per la non ragionevole durata di un giudizio civile o, in subordine, ad ottenere la rimessione in termini per rinnovare la detta notifica, avendo la stessa Avvocatura distrettuale segnalato all'Ufficio contabilità della corte d'appello interessata che nessun pagamento poteva essere effettuato, atteso che la notifica in questione, ad essa indirizzata, era avvenuta ad un indirizzo PEC non corretto).