Cassazione civileSez. IIIsentenza n. 447del 13 febbraio 1973
(1 massima)
(massima n. 1)
Quando nella vendita le parti si siano riferite al prezzo di piazza, esso va desunto non dai listini e dalle mercuriali del luogo in cui il contratto č stato concluso ma da quelli del luogo in cui la merce deve essere consegnata.