(massima n. 1)
Nel contratto di compravendita di merci appartenenti ad un genus (nella specie, carni bovine di produzione del venditore), per il quale l'indicazione degli elementi essenziali di detto genus è idonea ad integrare il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto, la ricorrenza dell'ulteriore requisito della determinatezza o determinabilità del prezzo non resta esclusa dalla circostanza che le parti abbiano fatto riferimento ad accordi da prendersi in proposito in un momento successivo, implicando ciò l'intento delle parti medesime, in difetto di accordo, di rimettersi a criteri di equo apprezzamento, affidandone al giudice l'applicazione.