(massima n. 1)
Il giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria "ex officio", con l'acquisizione della documentazione offerta contestualmente all'atto di impugnazione, sulla base di allegazione effettuata gią nella memoria di primo grado, laddove tale documentazione sia indispensabile per provare il carattere provvisorio della liquidazione del trattamento pensionistico ritenuto in parte indebito.