(massima n. 1)
La pronuncia del giudice di pace con cui - ritenendo insussistente la connessione tra una domanda di sua competenza e la riconvenzionale, per la quale sia competente il Tribunale - sia stata decisa solo la domanda principale, in via di equitą, e disposto lo stralcio della causa riconvenzionale in favore del giudice superiore, č impugnabile per cassazione, come questione di diritto, pure per la denegata connessione.