(massima n. 1)
In tema di obbligazioni di valore, la regola per la quale capitale ed interessi compensativi formano un "unicum" inscindibile, con la conseguenza che l'impugnazione del capo di sentenza relativo alla liquidazione del primo rimette in discussione anche quello concernente i secondi e viceversa, non trova applicazione nel diverso caso di correzione di errore materiale della sentenza medesima (nella specie, in ordine all'entitą del capitale), poiché il provvedimento di correzione, di natura amministrativa, non produce gli effetti di cui all'art. 336 c.p.c.