(massima n. 1)
L'art. 311 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, assoggetta a responsabilità chiunque arrechi danno all'ambiente e dispone che il Ministero dell'Ambiente agisce, anche esercitando l'azione civile in sede penale, per il risarcimento di detto pregiudizio in forma specifica e, se necessario, per equivalente patrimoniale ed il successivo art. 313, comma 6, stabilisce che, nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'Ambiente, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio. Ne consegue che la contestazione del danno ambientale è assoggettata a presupposti di procedibilità che ne escludono la cognizione diretta da parte del Giudice contabile (nel caso di specie, l'azione del Procuratore regionale è stata dichiarata improcedibile poiché diretta non a contestare il danno patrimoniale subito dalla Pubblica amministrazione per esborsi ma una fattispecie di danno ambientale).