(massima n. 1)
Il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della L. 6 agosto 2013, n. 97 (Legge Europea 2013), essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda attraverso l'applicazione ufficiosa e retroattiva dei criteri previsti dall'art. 311, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 25 della L. 6 agosto 2013, n. 97, individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa. Il giudice della domanda di risarcimento del danno ambientale ancora pendente alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2013, n. 97, essendo ormai esclusa la liquidazione per equivalente di quello, può ancora conoscere della domanda in applicazione del nuovo testo del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 311 come modificato prima dal D.L. n. 135 del 2009 cit., art. 5-bis, comma 1, lett. b), e poi dalla legge n. 97 del 2013, art. 25 cit., individuando le misure di riparazione primaria, complementare e compensativa e, per il caso di omessa o imperfetta loro esecuzione, determinandone il costo, da rendere oggetto di condanna nei confronti dei soggetti obbligati. Il danno ambientale non può in nessun caso essere risarcito "per equivalente" pecuniario, ma solo con le misure di riparazione previste dall'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 25, L. n. 97/2013, applicabile anche ai giudizi in corso, e in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3 e 4 alla parte sesta, D.Lgs. n. 152/2006.