(massima n. 1)
Gli enti locali che abbiano agito per il risarcimento del danno ambientale in sostituzione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (in capo al quale č ora riconosciuta in via esclusiva la legittimazione) in epoca anteriore al D.Lgs. n. 152/2006 conservano legittimazione attiva, ma le loro domande sono esaminate e decise all'indispensabile condizione della armonizzazione delle stesse domande e delle eventuali condanne con i criteri previsti dall'art. 311, D.Lgs. n. 152/2006, come modificato dall'art. 25 della L. 6 agosto 2013, n. 97, in modo che gli attori non conseguano risarcimenti pecuniari, ormai vietati dal mutato assetto ordinamentale.