(massima n. 1)
            Oltre alla legittimazione riconosciuta "ex lege" (artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 e art. 310 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n.  152 - Codice  dell'ambiente)  alle associazioni  ambientaliste, continuano  ad  applicarsi,  a  tutte  le  associazioni, anche  se  sprovviste della suddetta legittimazione  legale,  i  criteri  fondati sull'effettivo e  non occasionale  impegno  a favore  della  tutela  di  determinati  interessi  diffusi  o  superindividuali,  sull'esistenza  di  una  previsione  statutaria  che qualifichi detta protezione come un istituzionale compito dell'associazione, nonché sulla rispondenza del paventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell'attivitą dell'associazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. II, n. 2241/1999).