(massima n. 1)
Oltre alla legittimazione riconosciuta "ex lege" (artt. 13 e 18 della L. n. 349/1986 e art. 310 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Codice dell'ambiente) alle associazioni ambientaliste, continuano ad applicarsi, a tutte le associazioni, anche se sprovviste della suddetta legittimazione legale, i criteri fondati sull'effettivo e non occasionale impegno a favore della tutela di determinati interessi diffusi o superindividuali, sull'esistenza di una previsione statutaria che qualifichi detta protezione come un istituzionale compito dell'associazione, nonché sulla rispondenza del paventato pregiudizio agli interessi giuridici protetti posti al centro principale dell'attivitą dell'associazione (Conferma della sentenza del T.a.r. Veneto - Venezia, sez. II, n. 2241/1999).