(massima n. 1)
In sede di impugnazione di un provvedimento lesivo di interessi ambientali, ai sensi degli artt. 13 e 18 L. 8 luglio 1986 n. 349, l'esplicita legittimazione delle Associazioni ambientalistiche di dimensione nazionale e ultraregionale all'azione giudiziale non esclude, di per sé, analoga legittimazione ad agire in un ambito territoriale ben circoscritto, anche per i comitati che si costituiscono al precipuo scopo di proteggere l'ambiente, la salute e/o la qualità della vita delle popolazioni residenti su tale circoscritto territorio; pertanto, ben può essere riconosciuta la legittimazione a impugnare atti amministrativi a tutela dell'ambiente a favore di Associazioni locali (indipendentemente dalla loro natura giuridica), purché perseguano statutariamente in modo non occasionale obiettivi di tutela ambientale, abbiano un adeguato grado di rappresentatività e stabilità e svolgano la propria attività in un'area di afferenza ricollegabile alla zona in cui è situato il bene a fruizione collettiva che si assume leso.