(massima n. 1)
Ai fini della configurabilitā oggettiva del danno ambientale, di cui all'art. 300, comma 2, lett. d), del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. n. 152 del 2006), non rileva il livello di inquinamento in senso assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie. Ne deriva che siffatto danno sussiste (come acclarato nel caso di specie) allorché risulti accertata la presenza in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la discarica, in base alle sue caratteristiche costruttive ed operative, č in grado di accogliere.