(massima n. 2)
Ai fini della configurabilitą del danno ambientale, consistente in qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilitą assicurata da quest'ultima, rileva anche l'inquinamento dell'aria. (In motivazione la Corte ha ritenuto irrilevante che la norma indicata, al comma 2, precisando che costituisce danno ambientale, ai sensi della direttiva 2004/35/CE qualsiasi deterioramento rispetto alle condizioni originarie, provocato alle specie, agli habitat protetti, alle acque e al terreno, non si riferisca all'aria, non essendovi dubbio che quest'ultima costituisca una delle pił importanti risorse naturali per ogni essere animale e vegetale).