(massima n. 1)
Le vinacce vengono disciplinate dal D.M. 5 febbraio 1998 quanto al loro riutilizzo a fini di combustione; ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2002 (ora modificato dall'art. 297, D.Lgs. n. 152/2006), esse rientrano tra le biomasse combustibili a condizioni semplificate rispetto a quelle dei rifiuti e sembrerebbero quindi doversi classificare come rifiuti non pericolosi derivanti dall'industria agroalimentare; non rientrano, invece, tra gli scarti vegetali che il D.P.C.M. 8 marzo 2002 considera ai fini dell'inquinamento atmosferico e delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione, quando, come nel caso di specie, tali vinacce non siano "prodotte dalla lavorazione esclusivamente meccanica di prodotti agricoli", ma subiscano processi non meccanici con l'intervento di elementi di natura fisicochimica come il lavaggio, l'essiccazione e la disalcolazione.