(massima n. 1)
In tema di rifiuti, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il "coke" da petrolio (o "pet-coke"), commercializzato come combustibile, č escluso dal campo di applicazione della generale disciplina autorizzatone dei rifiuti solo quando siano rispettate le condizioni per tale utilizzo dettate dall'art. 293 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. (Fattispecie nella quale il coke da petrolio presentava una quantitą di zolfo e una percentuale di materie volatili eccedenti i parametri normativi, cosģ da doversi qualificare come rifiuto pericoloso). (Annulla in parte con rinvio, Trib. Taranto, 16 gennaio 2013).