(massima n. 1)
La parificazione dei comuni con più di quarantamila abitanti alle province, ai fini della titolarità del potere di effettuare controlli sull'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai sensi dell'art. 31, comma terzo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, non può dirsi venuta meno per effetto di norme successive, ed in particolare dell'art. 31, comma secondo, lettera c), del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - il quale non ha tacitamente abrogato la predetta disposizione, non avendo introdotto una ripartizione delle competenze incompatibile con quella da essa prevista, né avendo dettato una disciplina organica della materia - ma ha trovato anzi conferma nell'art. 11, comma diciottesimo, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, nella formulazione introdotta dall'art. 13 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551, nell'art. 129 del testo unico sull'edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, che ha riprodotto la norma in esame, e nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, che ha introdotto la nuova disciplina della materia, nonché, da ultimo, nell'art. 283, comma primo, lettera i), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, con la conseguenza che legittimamente detti comuni esercitano il connesso potere di imporre agli utenti il pagamento del contributo previsto dal comma terzo dell'art. 31 cit. e di determinarne l'importo. (Cassa e decide nel merito, Giud. Pace Piacenza, 29 Dicembre 2003).