(massima n. 1)
La natura di reato formale di pericolo della fattispecie criminosa di cui all'art. 279, comma 2, D.Lgs. n. 152/2006 non esclude in astratto l'applicabilitą della causa di non punibilitą di cui all'art. 131-bis cod. pen. (nella specie, la Corte ha ritenuto che in concreto mancassero gli elementi per applicare tale norma in quanto l'omissione dei controlli da parte dell'imputato aveva riguardato due annualitą con la conseguenza che non poteva escludersi in tale lasso temporale l'esistenza di emissioni nocive).