(massima n. 1)
In materia d'inquinamento atmosferico, ai fini della norma di cui all'art. 272, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 ed in relazione agli impianti ed alle attività elencate nella parte I dell'allegato IV - impianti attinenti ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico - l'Autorità competente può prevedere, con proprio provvedimento generale, che i gestori comunichino alla stessa o ad altra Autorità da questa delegata, in via preventiva, la data di messa in esercizio dell'impianto o di avvio dell'attività.