(massima n. 1)
L'autorizzazione all'esercizio di impianti produttivi di emissioni ha funzioni non soltanto abilitative, ma anche di controllo del rispetto della normativa di settore e presuppone, per il rilascio, un procedimento amministrativo complesso, che involge anche aspetti prettamente tecnici, sicché deve escludersi la possibilità di provvedimenti equipollenti o sostitutivi del formale atto autorizzativo. Integra il reato di cui all'art. 269, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la produzione di emissioni in atmosfera in presenza di sola autorizzazione paesaggistica, non potendo questa avere valenza equipollente o sostitutiva del formale atto di autorizzazione ambientale che svolge non solo una funzione abilitativa, cioè di rimozione di un ostacolo all'esercizio di alcune facoltà, ma assume anche un ruolo di controllo del rispetto della normativa e dei correlati standards e consente il cosiddetto monitoraggio ecologico. (Nella fattispecie, ai fini della configurabilità del reato, è stato considerato irrilevante che l'impianto produttivo di emissioni in atmosfera fosse dotato di "autorizzazione di compatibilità ambientale" rilasciata dall'ente regionale ai sensi della legge n. 1497 del 1939). (Dichiara inammissibile, App. Milano, 14 marzo 2016).