(massima n. 1)
In tema di emissioni in atmosfera, in analogia alla situazione transitoria verificatasi al momento dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 203/1988, la condotta punita a norma del combinato disposto tra l'art. 279 e la disposizione transitoria di cui all'art. 281, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (prosecuzione nell'esercizio di impianto preesistente senza presentazione della domanda di autorizzazione) integra un reato a condotta mista, implicando la condotta commissiva dell'esercizio dell'attivitą produttiva e quella omissiva della mancata presentazione della domanda, con la conseguenza che la permanenza perdura sino a quando il soggetto non desista dall'attivitą o presenti la domanda di autorizzazione.