(massima n. 1)
Alla luce della normativa di settore, in caso di modifica di impianto che comporti la necessità di una nuova domanda di autorizzazione, è il legale rappresentante della persona giuridica, da qualificarsi gestore ai sensi dell'art. 268, lett. n), D.Lgs. n. 152/2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione; tuttavia, può delegare il compimento dell'atto ad un terzo, ma in tal caso occorre uno specifico atto di delega a presentare domanda di autorizzazione in quanto questa non è ricompresa nella generale delega di funzioni rilasciata dall'organo gestorio. In tema di tutela dalle immissioni in atmosfera, in caso di modifica degli impianti che comporti la necessità di una nuova domanda, ai sensi dell'art. 269, comma ottavo, D.Lgs. n. 152 del 2006, l'unico soggetto legittimato a richiedere l'autorizzazione all'ente preposto, in caso di persona giuridica, è il legale rappresentante della stessa, quale "gestore" ai sensi dell'art. 268, lett. n), del medesimo D.Lgs., al quale è, pertanto, riconosciuta l'esclusiva prerogativa di poter delegare, con atto "ad hoc", un terzo per il compimento di tale specifico atto. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la delega a presentare la domanda di autorizzazione non può ritenersi compresa nella generale delega di funzioni in materia ambientale eventualmente rilasciata dal consiglio di amministrazione a soggetto diverso dal legale rappresentante; inoltre ha precisato che il requisito della complessità dimensionale e/o organizzativa, un tempo necessario per un efficace rilascio della delega, deve ritenersi superato, per evitare asimmetrie con la parallela disciplina anti-infortunistica, ex art. 16 D.Lgs. 81/2008.). (Annulla con rinvio, App. Venezia, 16 luglio 2015).