(massima n. 1)
Il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 24, comma primo, del D.P.R. n. 203 del 1988, sostituito, con continuitą normativa, dall'art. 279, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006, pur non esaurendosi, in ragione della sua natura permanente, al momento di inizio della costruzione, perdura, in ogni caso, solo fintantoché lo svolgimento dell'attivitą soggetta a controllo rimanga ignoto alla pubblica amministrazione. (Fattispecie di cessazione della permanenza fatta coincidere con l'intervenuto accertamento di P.G.).