(massima n. 1)
I controlli periodici dei fumi e dei gas di combustione, nonché il controllo dei depositi dei combustibili, che il D.P.G.R Bolzano n. 2/93, emanato in esecuzione della Legge provinciale 18/92 ( Norme generali per la prevenzione degli incendi e per gli impianti termici), affida agli spazzacamini, non rientrano nelle attribuzioni proprie della professione di chimico, in quanto si risolvono in atti necessari o utili all'atto professionale, ma non tipici, il cui esercizio ben può essere dall'ordinamento attribuito a soggetti estranei alla professione tutelata, sempre e nella misura in cui non si traduca nell'esecuzione del nucleo centrale dell'atto tipico professionale riservato.