(massima n. 6)
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 287, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, trattandosi di commi di un articolo del codice dell'ambiente diversi da quelli per cui la Giunta regionale ha deliberato la proposizione del ricorso. Va dichiarata l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 284 e 287 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse in relazione all'art. 76 Cost., trattandosi di censura di carattere generico, nonché priva dell'indicazione della specifica sfera di competenza regionale che risulterebbe asseritamente lesa. Sono inammissibili, in quanto prive di motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, formulate con riferimento agli artt. 5 e 114 Cost. e "con riguardo a principi e norme del diritto comunitario e di convenzioni internazionali". È costituzionalmente illegittimo l'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, limitatamente alle parole "rilasciato dall'ispettorato provinciale del lavoro, al termine di un corso per conduzione di impianti termici, previo superamento dell'esame finale", per contrasto con gli artt. 117, quarto comma, e 118 Cost., trattandosi di disposizione che - disciplinando l'addestramento del lavoratore, per iniziativa di un soggetto pubblico e fuori dall'ordinamento universitario, finalizzato precipuamente all'acquisizione delle cognizioni necessarie all'esercizio di una particolare attività lavorativa - rientra nella materia, oggetto di potestà legislativa residuale della Regione, concernente la formazione professionale. Non sono fondate le censure di illegittimità costituzionale dell'art. 287, comma 1, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, promosse, in relazione all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la previsione, imposta dalla norma censurata, di consentire la conduzione di impianti termici civili, di potenza superiore al valore di soglia, al solo personale maggiorenne abilitato, non si esaurisce in un aspetto di mero dettaglio della normativa dettata ai fini della prevenzione e della limitazione dell'inquinamento atmosferico, ma ne costituisce piuttosto un cardine. La riconducibilità di tale scelta normativa alle materie della tutela dell'ambiente e della tutela della salute (quest'ultima quanto all'articolazione di un principio fondamentale), rendono, perciò, infondate le censure delle Regioni ricorrenti che ne contestano il carattere dettagliato. In relazione alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 267, comma 4, lettera a), 267, comma 4, lettera c), 269, comma 7, 271, 281, comma 10, 284 e 287, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo. Deve, infatti, essere tenuto distinto il momento in cui la notificazione si intende perfezionata nei confronti del notificante (coincidente con la data della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario) dal momento in cui essa si perfeziona per il destinatario dell'atto (coincidente con la data in cui quest'ultimo lo riceve). Sono costituzionalmente illegittime, in via consequenziale - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - le disposizioni dell'art. 287, commi 4, 5 e 6, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto intrinsecamente collegate a quelle di cui al comma 1, per la parte in cui esso è stato dichiarato incostituzionale.