(massima n. 1)
L'art. 17, comma 14, D.Lgs. n. 22 del 1997 è norma che si riferisce all'approvazione di progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale, per la quale è necessario il concerto tra più Ministeri e l'intesa con la Regione territorialmente competente. Tale norma (abrogata, con tutto il D.Lgs. n. 22 citato, dall'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) attiene comunque alla gestione dei rifiuti e fa esplicitamente salve le disposizioni specifiche particolari o complementari e si riferisce all'obbligo gravante sul soggetto che cagioni, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee, ovvero determini un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, il quale è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento (Riforma della sentenza del T.a.r. Toscana - Firenze, sez. II, n. 1399/2009).