(massima n. 1)
In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari, nel regime applicabile "ratione temporis" fino all'abrogazione del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 per effetto dell'art. 264 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, non possono essere assimilati dai comuni ai rifiuti solidi urbani, ma ad essi si applica la disciplina stabilita per i rifiuti speciali dall'art. 62, comma 3, del D.Lgs. del 15 novembre 1993, n. 507, con la conseguenza che sono escluse dalla superficie imponibile quelle sole parti dell'immobile in cui, per struttura e destinazione, il contribuente provi si formino esclusivamente rifiuti speciali. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Roma, 7 maggio 2007).