(massima n. 1)
Qualora sia risultata l'attivitą inquinante di una impresa, legittimamente l'amministrazione emana nei suoi confronti il provvedimento previsto dall'art. 17 del D.Lgs. n. 22 del 1997 (poi sostituito dall'art. 264 del D.Lgs. n. 152 del 2006), gravano sulla medesima impresa l'onere di provare quale sia stata, diversamente da quanto opinato dall'amministrazione, la reale e diversa dinamica degli avvenimenti e a quale diverso soggetto vada addebitata la condotta causativa dell'inquinamento.