(massima n. 1)
In tema di TARSU, i rifiuti degli imballaggi terziari e degli imballaggi secondari, ove non sia stata attivata la raccolta differenziata, non possono essere assimilati ai rifiuti solidi urbani, ma sono assoggettati ad una specifica disciplina che prevede il divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani, con la conseguenza che i regolamenti comunali che abbiano proceduto a tale assimilazione, avvalendosi dell'art. 21, comma 2, lett. g, del D.Lgs. n. 22 del 1997 (nella formulazione vigente "ratione temporis"), devono essere disapplicati "in parte qua" dal giudice tributario, ferma restando, ai fini impositivi, la disciplina stabilita per i rifiuti speciali di cui all'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993. (Cassa con rinvio, COMM.TRIB. REG. FIRENZE, 3 marzo 2014).