(massima n. 1)
Il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario o con un formulario con dati incompleti o inesatti non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte né dall'art. 260-bis del medesimo decreto che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda Sistri. Il trasporto di rifiuti non pericolosi eseguito in assenza del formulario è sanzionato dall'art. 258, D.Lgs. n. 152 del 2006 come illecito amministrativo, in quanto all'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 121 del 2011 non può attribuirsi se non una natura di norma penale innovativa, con la conseguenza della applicabilità della norma penale più favorevole per i fatti commessi in epoca antecedente al 16 agosto 2011.