(massima n. 1)
In tema di rifiuti, il trasporto di rifiuti pericolosi senza il prescritto formulario, o con un formulario con dati incompleti o inesatti, eseguito sino al 16 agosto 2011 non è più sanzionato penalmente né dal nuovo testo dell'art. 258, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006, che si riferisce alle imprese che trasportano i propri rifiuti e che prevede la sanzione penale per altre condotte, né dall'art. 260-bis stesso dec., che punisce il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla scheda SISTRI. In tema di trasporto di rifiuti pericolosi eseguito senza formulario ovvero con formulario recante dati incompleti o inesatti, la disposizione prevista dall'art. 4, comma secondo, D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha differito la parziale depenalizzazione conseguente al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 alla decorrenza degli obblighi di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), ha natura di norma innovativa e non interpretativa, e, conseguentemente, non si applica ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore (16 agosto 2011). (Annulla senza rinvio, App. Bologna, 12 febbraio 2016).