(massima n. 1)
Č sanzionato a norma dell'art. 257, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 il soggetto che, al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito, ometta di dare immediata comunicazione ai sensi e con le modalitā di cui all'art. 304, comma 2, anche nel caso di autonomo intervento della polizia locale e dell'ARPA. In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, ultima parte, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, č integrato dalla omessa comunicazione che il responsabile dell'inquinamento č obbligato ad effettuare ai sensi dell'art. 242, comma primo, del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e non dalla violazione degli altri obblighi di informazione previsti dai commi successivi del medesimo art. 242. (Rigetta, App. Milano, 29 aprile 2016).