Cassazione penaleSez. IIIsentenza n. 29619del 27 luglio 2010
(1 massima)
(massima n. 1)
Il delitto di attivitą organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) si consuma nel luogo in cui avviene la reiterazione delle condotte illecite in quanto elemento costitutivo del reato.