(massima n. 1)
Il D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 15, impone incondizionatamente di precisare, nel formulario di identificazione che deve accompagnare i rifiuti trasportati, la loro "quantitą". In armonia con tale prescrizione, la disposizione regolamentare deve essere quindi interpretata nel senso che la prevista possibilitą di quantitą "da verificare a destino" non esclude l'obbligo di indicare comunque quelle "in partenza", in quanto si riferisce all'ipotesi di prodotti soggetti a eventuali variazioni di peso o volume durante il trasporto. Diversamente intesa, la previsione comporterebbe una vanificazione della norma legislativa, che mira a consentire un controllo costante dei rifiuti durante il trasporto dei rifiuti, per evitare loro abusive dispersioni nell'ambiente.